Statuto AIAC 2025
Articolo 1
Denominazione e Sede
È costituita un’Associazione non lucrativa denominata “AIAC ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE”, avente sede legale in Roma, Via Biagio Petrocelli 226.
La durata dell’Associazione è indeterminata.
L’Associazione è una società medico-scientifica a rilevanza nazionale, apolitica, operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, che non persegue scopi di lucro ed è finalizzata esclusivamente alla solidarietà sociale nel settore della Medicina.
Articolo 2
Scopo
L’Associazione ha i seguenti scopi:
1) Riunire tutti coloro che, in ragione della loro attività clinica, scientifica, promozionale, si dedicano all’aritmologia clinica, interventistica, sperimentale ed alla cardiostimolazione.
2) Favorire lo scambio di informazioni scientifiche fra i cultori della materia italiani e stranieri.
3) Salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo professionale.
4) Collaborare con le principali Società, Associazioni e Gruppi di Studio cardiologici italiani e stranieri.
5) Tutelare il prestigio e gli interessi esclusivamente culturali e scientifici dei suoi Soci.
6) Promuovere relazioni e collaborazioni con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni pubbliche e private che operano nell’ambito sanitario.
7) Promuovere iniziative di addestramento e formazione permanente degli operatori medici e non medici del settore, elaborando e realizzando programmi annuali di attività formativa nei confronti dei Soci, progettando, organizzando ed erogando eventi formativi (residenziali, di formazione sul campo, di formazione a distanza) rivolti ai professionisti della sanità nell'ambito della formazione continua in medicina, istituendo opportuni percorsi destinati alla definizione dei criteri di accreditamento del personale medico, infermieristico e dei centri.
8) Costituire un punto di riferimento per la prassi clinica nell’ambito dell’aritmologia e della cardiostimolazione favorendo e producendo linee guida anche in collaborazione con altre Società Medico-Scientifiche e con il Sistema Sanitario Nazionale.
9) Contribuire alla conoscenza nel settore promuovendo Congressi, Corsi di Formazione ed altre manifestazioni culturali.
10) Promuovere, in proprio e anche in combinazione con Enti e Aziende del settore, trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate. Ai sensi del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, sono espressamente escluse finalità di tutela sindacale, anche indiretta, dei propri associati; inoltre, l’Associazione ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza anche con riferimento all’esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione di quelle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo organizzate. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, ciò avverrà in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina (ECM). Al fine di raggiungere i propri scopi l’Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell’amministrazione del proprio patrimonio. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di tutte quelle attività inerenti al proprio scopo che si rendessero utili o necessarie per il conseguimento del medesimo, nonché le attività ad esso connesse. Tutta l’attività scientifica ed educazionale prodotta dall’Associazione verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente.
Articolo 3
Categorie di Soci
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Aggregati. Sono ammessi in qualità di Socio, senza limitazioni, coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro, operanti (con esclusione dei Soci Onorari) nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime liberoprofessionale, ovvero con attività lavorativa documentata in strutture comunque operanti nel settore della aritmologia clinica e sperimentale e della cardiostimolazione.
a) Soci Ordinari: possono essere tutti i medici specialisti in cardiologia o specializzazioni affini e/o che praticano l’aritmologia clinica, interventistica e/o sperimentale, che operano in Strutture e Istituzioni Pubbliche o Private, che condividono gli scopi dell’Associazione e si impegnano a realizzarli.
b) Soci Onorari: sono coloro che sono proposti e nominati, dopo accettazione da parte degli interessati, dal Consiglio Direttivo Nazionale per le loro particolari competenze in campi di interesse dell’Associazione. I Soci Onorari non possono ricoprire cariche elettive. Non hanno diritto di voto.
c) Soci Aggregati: possono essere i medici specializzandi in Cardiologia o Specializzazioni affini e il personale tecnico e infermieristico che opera nel settore della aritmologia clinica e sperimentale e della cardiostimolazione presso Strutture e Istituzioni Pubbliche o Private. I Soci Aggregati devono condividere gli scopi dell’Associazione e impegnarsi a realizzarli. Non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche elettive.
d) La posizione di Socio non è trasmissibile e non dà diritto alla restituzione di alcuna somma in caso di perdita della qualifica.
e) Qualsiasi socio che ricopra cariche istituzionali, ruoli rappresentativi o direzionali nell’Amministrazione pubblica deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo Nazionale e, salvo autorizzazione motivata del medesimo, non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche, in conflitto di interesse con l’Associazione o il S.S.N.
Articolo 4
Come associarsi
Per divenire membri dell’Associazione con la qualifica di Socio Ordinario o Socio Aggregato è necessario compilare l’apposita domanda scaricabile dal sito web ufficiale dell’Associazione, corredarla di un breve curriculum e inviarla alla Segreteria Nazionale, la quale, acquisita l’approvazione del Presidente Regionale, la inoltra al Consiglio Direttivo Nazionale che può o meno accoglierla. I Soci Ordinari e i Soci Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota annuale da versarsi su apposito conto corrente e secondo la cifra prevista dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci Onorari non versano alcuna quota associativa. Decade da membro dell’Associazione il Socio che:
a) presenti domanda scritta di dimissioni;
b) ometta di pagare la quota associativa annua trascorsi sei mesi dal sollecito da parte del Tesoriere ed in ogni caso, improrogabilmente, automaticamente trascorsi 3 anni dalla data dell’ultimo pagamento. In questi casi, inoltre, non sarà accettata reiscrizione dello stesso socio nei 3 anni successivi alla sua decadenza per morosità;
c) non possegga più i requisiti di ammissione all’Associazione. Inoltre, non può essere ammesso all’Associazione o, se già associato decade da membro dell’Associazione, il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell’Associazione.
La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale sentito, per le cause di decadenza di cui al precedente comma, il Collegio dei Probiviri, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 5
Diritto di Voto
a) I Soci Ordinari in regola con i pagamenti della quota annuale di cui all’articolo hanno diritto ad un voto in Assemblea.
b) Tenuto conto delle finalità scientifiche nel settore dell’aritmologia e cardiostimolazione proprie dell’Associazione, i Soci Onorari e Aggregati partecipano all’Assemblea Nazionale e a quella Regionale ma non hanno diritto di voto.
c) Tutti i Soci aventi diritto di voto possono essere eletti a tutte le cariche sociali, con le eccezioni previste dall’art. 8 e per i Soci Onorari di cui all’articolo 3, lett. b.
d) È abolito il voto per delega.
Articolo 6
Organi dell’Associazione Gli Organi Sociali sono:
l’Assemblea Nazionale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- l’Assemblea Regionale o Interregionale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale;
- il Comitato Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.
I legali rappresentanti e gli amministratori dell’Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta nell'Associazione.
Articolo 7
Assemblea Nazionale dei Soci
a) L’Assemblea Nazionale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
b) L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
c) L’Assemblea ordinaria:
- discute ed approva le linee di indirizzo per l’attività dell’Associazione;
- approva i risultati delle votazioni a scrutinio segreto di: il Presidente eletto, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- ad eccezione delle materie di cui al punto c2), per le quali l’Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le altre delibere sono adottate con voto palese.
d) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza compreso l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
e) L’Assemblea è convocata dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero su richiesta di almeno 2/3 del Comitato Nazionale e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, preferibilmente in coincidenza con i congressi ufficiali dell’Associazione.
f) L’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale è prevista con scrutinio segreto per via telematica nelle tre settimane precedenti il Congresso Nazionale dell’Associazione.
g) L’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata, mediante pubblicazione dell’avviso contenente il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, sugli organi di informazione dell’Associazione di cui all’art. 22 e con lettera, o con altro mezzo idoneo a dare prova dell’avvenuto invio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. È ammessa un’assemblea in seconda convocazione.
h) L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti, di persona secondo quanto sopra menzionato, almeno la metà più uno dei Soci aventi il diritto di voto mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci presenti, aventi diritto di voto.
i) L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.
j) L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.
k) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e/o su sua delega dal Vice Presidente o dal Presidente Eletto del Consiglio Direttivo Nazionale e sono verbalizzate dal Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 8
Consiglio Direttivo Nazionale
a) Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dal Presidente, il Presidente Eletto e da 8 Soci eletti con
scrutinio segreto dagli iscritti all’AIAC con diritto di voto.
b) I consiglieri durano in carica un biennio e possono essere rieletti per il biennio successivo. Deve
passare un quadriennio fra l’espletamento dell’ultimo mandato e la presentazione di una ulteriore
candidatura.
c) La candidatura deve essere presentata almeno 60 giorni prima delle elezioni e deve essere
sottoscritta da almeno 30 dichiarazioni di sostegno compilate da soci AIAC in regola con il pagamento
delle quote associative di cui almeno 15 di almeno 4 Regioni diverse dalla Regione di Appartenenza del
candidato. Il candidato deve allegare il Curriculum Vitae.
d) Ogni Associato AIAC in regola con i pagamenti della quota associativa ha diritto a presentare la
dichiarazione di sostegno per un massimo di 2 differenti candidati Consiglieri oltre a quella per il
Presidente Eletto.
e) I Consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale che hanno terminato il primo mandato biennale, ma che
sono ricandidabili per un secondo mandato, non hanno l’obbligo di presentare le dichiarazioni di
sostegno alla ricandidatura.
f) I candidati al Consiglio Direttivo Nazionale devono aver ricoperto cariche istituzionali nell’AIAC, che
prevedono una particolare dedizione e fattiva partecipazione alle attività dell’Associazione.
g) Hanno ricoperto cariche istituzionali dell’AIAC coloro i quali sono o sono stati:
i) Membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
ii) Presidenti Regionali o Interregionali o Membri dei Consigli Direttivi Regionali o Interregionali;
iii) Coordinatori delle Commissioni;
iv) Membri del Collegio dei Revisori dei Conti se Soci Ordinari dell’AIAC;
v) Membri del Collegio dei Probiviri.
h) Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale informare, tramite gli organi di diffusione AIAC, di cui
al successivo art. 22, tutti i Soci delle candidature ricevute, almeno trenta giorni prima delle elezioni che
avverranno per via telematica, in contemporanea con quelle per il Presidente, nelle tre settimane
precedenti il Congresso.
i) È abolito il voto per delega.
j) I Soci in regola con il pagamento votano per via telematica nelle tre settimane precedenti il Congresso,
al fine di presentare in sede congressuale il Consiglio Direttivo neo eletto. Possono essere votati un
massimo di 8 candidati.
k) In caso di parità numerica delle preferenze riportate da due o più candidati, la graduatoria verrà
formulata considerando come titolo preferenziale la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.
l) In caso di sopravvenuta vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo
Nazionale il posto vacante viene ricoperto dal primo o dai primi dei non eletti nella tornata elettorale
che ha provveduto ad eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale in carica. Il consigliere così nominato
resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
m) Nel caso in cui i votati e non eletti di cui alla precedente lettera non siano in numero sufficiente a
reintegrare pienamente il Consiglio Direttivo Nazionale, lo stesso continua ad operare pienamente e
legittimamente fino alla naturale scadenza a condizione che siano in carica almeno i due terzi dei suoi
componenti. Qualora non restino in carica almeno due terzi dei suoi componenti, il Presidente provvede
allo scioglimento del Consiglio Direttivo nazionale stesso ed all’immediata convocazione di un’
Assemblea dei Soci per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
n)Qualora il componente del Consiglio Direttivo Nazionale subentrato a seguito di sopravvenuta vacanza
del posto ricopra la carica per un periodo inferiore a un biennio, lo stesso può ripresentare la
candidatura per il biennio successivo e non può essere ulteriormente rieletto per il quadriennio
successivo all’espletamento dell’ultimo mandato.
o) Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, alla scadenza del suo mandato, può essere eletto nel
Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.
p) La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale è incompatibile con quella di componente
del Consiglio Direttivo Nazionale di altre Associazioni cardiologiche nazionali e/o Società o Gruppi di
Studio nazionali.
q) Il neo presidente convoca e presiede la prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale entro sette
giorni dall’entrata in carica.
r) Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente,
il Tesoriere, il Coordinatore delle Sezioni Regionali e il Coordinatore delle Commissioni (Aree, Task Force
e Gruppi di Studio). Il presidente nomina direttamente il Segretario, scelto fra i membri del Consiglio
Direttivo.
s) Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa il Past Presidente con diritto di voto. Il
Direttore Editoriale e il Direttore del Comitato Scientifico - AIAC Ricerca partecipano con funzioni
consultive, ma senza diritto di voto.
t) Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale non può essere contemporaneamente membro del
Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale dell’Associazione.
Norma transitoria
Le disposizioni di sopravvenuta vacanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale si applicano anche al Consiglio Direttivo nazionale in carica al momento dell’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Soci, della modifica statutaria di cui all’art. 8.
Articolo 9
Poteri del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il potere di amministrazione, gestione e conduzione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione. Esso tra l’altro:
a) decide sull’ammissione e sulla decadenza dei Soci;
b) decide l’ammontare delle quote associative annuali dei Soci ordinari e dei Soci aggregati;
c) nomina il Direttore Editoriale;
d) istituisce le Commissioni e ne nomina i coordinatori su proposta del Presidente;
e) approva le bozze di bilancio preventivo e consuntivo redatte dal Tesoriere da sottoporre
all’Assemblea dei Soci;
f) attua i programmi di lavoro e la politica scientifico culturale ed organizzativa dell’Associazione nel
rispetto delle direttive generali impartite dall’Assemblea;
g) approva tutti i regolamenti e le loro modifiche concernenti il funzionamento dell’Associazione;
h) nomina il Direttore e i componenti del Comitato Scientifico-AIAC Ricerca.
Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del
tipo e della qualità delle attività svolte dall’Associazione.
Nell’esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo Nazionale potrà dare delega, oltre che al
Presidente ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali tutti, nell’ambito
dell’incarico conferito, potranno rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi.
Articolo 10
Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale
a) Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o su
richiesta di almeno 3 consiglieri, mediante avviso di convocazione da inoltrare con mezzi idonei almeno
cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, salvo i casi più urgenti.
b) L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del
giorno.
c) Il Consiglio Direttivo Nazionale è regolarmente costituito, se convocato secondo quanto stabilito al
comma precedente, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ovvero, in assenza di
convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri, e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
d) Sono ritenute valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché
garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento.
e) Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente.
Le riunioni devono risultare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da quest’ultimo e approvato
dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 11
Presidente
a) Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell’Associazione.
b) Dura in carica un biennio e viene eletto dagli iscritti all’AIAC aventi diritto di voto; la carica di
rappresentante legale diventa effettiva all'ultimo giorno del Congresso Nazionale successivo all'elezione.
c) Elezione diretta del Presidente Eletto. Coloro che intendono candidarsi devono presentare la
candidatura al Direttivo AIAC almeno 60 giorni prima delle elezioni. La candidatura deve essere
sottoscritta da un minimo di 50 firme di cui almeno 25 di almeno 4 Regioni diverse dalla Regione di
Appartenenza del candidato. Ovviamente i firmatari devono essere Soci AIAC in regola con i pagamenti.
I candidati devono avere ricoperto cariche istituzionali AIAC e devono allegare il curriculum vitae.
Qualora i candidati fossero più di due, spetterà alla commissione composta dai tre immediatamente
precedenti Past President scegliere i due da proporre all’elettorato. Non si può firmare per più di un
candidato.
d) Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale informare, tramite gli organi di diffusione AIAC, di cui
al successivo art. 22, tutti i Soci delle candidature ricevute, almeno trenta giorni prima delle elezioni.
e) È abolito il voto per delega.
f) I Soci in regola con il pagamento votano con scrutinio segreto il Presidente per via telematica nelle tre
settimane precedenti il Congresso, al fine di presentare in sede congressuale il Presidente neo eletto. Si
può esprimere una sola preferenza. In caso di parità numerica delle preferenze riportate dai candidati, la graduatoria verrà formulata considerando come titolo preferenziale la maggiore anzianità di
associazione ad AIAC.
g) La durata del mandato è di 2 anni.
h) Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past President per il successivo biennio. Il
Past President interviene con diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato
Nazionale.
i) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria secondo quanto
stabilito nell’articolo 7.
j) Convoca e presiede il Comitato Nazionale.
k) Adotta, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, i provvedimenti necessari al funzionamento
dell’Associazione, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei Coordinatori delle
Commissioni.
l) Il Presidente si avvale della collaborazione di un Vicepresidente e del Presidente eletto. In caso di
impedimento o assenza viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza e/o impossibilità di
quest’ultimo, dal Presidente Eletto.
Il Presidente cura la conservazione degli atti dell’Associazione ed i verbali delle riunioni redatti dal
Segretario.
Articolo 12
Il Presidente Eletto - Il Vicepresidente - Il Segretario - Il Tesoriere - Il
Coordinatore delle Sezioni regionali – Il Coordinatore delle Commissioni (Aree,
Task Force e Gruppi di Studio) - Il Direttore Editoriale - Il Direttore del Comitato
Scientifico-AIAC Ricerca
a) Il PRESIDENTE ELETTO rappresenta la continuità dell’azione presidenziale tra il biennio in corso e
quello successivo, condividendo con il Presidente in carica strategie associative che riguardino o si
estendano dal biennio in corso a quello successivo.
b) Il VICEPRESIDENTE collabora con il Presidente durante il biennio di mandato. Dura in carica un
biennio e deve essere eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
c) Il SEGRETARIO, eletto all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica un biennio, coordina
la Segreteria dell’Associazione e provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell’Assemblea
Nazionale, del Comitato Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.
d) Il TESORIERE, eletto all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica un biennio,
sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione, durante il suo mandato ha
poteri di firma sui conti correnti bancari e postali, può avvalersi di consulenze tecniche sul piano fiscale
e contabile. Predispone una bozza di bilancio preventivo e consuntivo annuale di cui all’articolo 22 che
deve essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione in bozza e, successivamente,
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all’Assemblea Nazionale dei Soci per
l’approvazione definitiva.
e) Il COORDINATORE DELLE SEZIONI REGIONALI, eletto all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale, dura
in carica un biennio, cura i rapporti tra il Consiglio Direttivo Nazionale e il territorio, coordinando le
attività delle Sezioni Regionali e Interregionali.
f) Il COORDINATORE DELLE COMMISSIONI (AREE, TASK FORCE e GRUPPI DI STUDIO), eletto all’interno
del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica un biennio, cura i rapporti tra il Consiglio Direttivo e le
Commissioni (Aree, Task Force e Gruppi di Studio), riferendo periodicamente e dettagliatamente le loro
attività al Consiglio Direttivo per approvazione e coordinazione.
g) Il DIRETTORE EDITORIALE ha la responsabilità delle pubblicazioni AIAC, delle iniziative educazionali e
copre il ruolo di membro del Comitato Editoriale di Journal of Cardiovascular Medicine e del Giornale
Italiano di Cardiologia. È nominato ogni 2 anni all’inizio di ogni nuovo mandato presidenziale dal
Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente a seguito di selezione con specifico bando
come dettagliato nell’Art 21. La durata dell’incarico del Direttore Editoriale è biennale e rinnovabile per
il biennio successivo.
h) Il DIRETTORE del Comitato Scientifico-AIAC Ricerca è il coordinatore e responsabile della funzionalità
operativa e dell’efficienza produttiva delle attività di ricerca scientifica che sono presentate con il
marchio AIAC Ricerca. È nominato ogni quattro anni, dal Consiglio Direttivo Nazionale e la carica non è
rinnovabile. Riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale sulla propria attività e dopo il primo biennio di
attività ha l’obbligo di presentare al Consiglio Direttivo Nazionale un consuntivo delle attività svolte e in
fieri.
Articolo 13
Le Sezioni Regionali e Interregionali
a) L’Associazione si articola in SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI.
b) Le sezioni regionali sono costituite tra i Soci che figurano nei tabulati della Regione in cui operano
indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica.
c) Il Socio che, per motivi di lavoro, dovesse trasferirsi in altra regione è tenuto a segnalarlo
tempestivamente alla Segreteria Nazionale che provvede alla cancellazione dalla sezione di provenienza
all’immissione nella sezione della regione di arrivo.
d) Due o più Sezioni Regionali limitrofe possono costituire un’unica Sezione Interregionale. La proposta
di unificazione, firmata da almeno il 50% dei soci delle regioni interessate, va inviata al Presidente
Nazionale e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
e) Le Sezioni Regionali e Interregionali operano attraverso organi di rilievo territoriale quali l’Assemblea
Regionale o Interregionale e il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.
Articolo 14
Le Assemblee Regionali e Interregionali
L’ASSEMBLEA REGIONALE e INTERREGIONALE è composta da tutti i Soci, Ordinari, Onorari e Aggregati,
operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento ed ha il compito di nominare a scrutinio segreto i
membri del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, di realizzare le iniziative organizzative e
culturali promosse dal Consiglio Direttivo Nazionale, eventualmente arricchendole con proposte che
siano espressione della realtà associativa locale.
Per il diritto di voto dei Soci, le modalità di riunione e di delibera valgono le medesime norme previste
per l’Assemblea Nazionale dei Soci agli articoli 5 e 7 del presente Statuto. In particolare, si ribadisce che:
- È abolito il voto per delega.
- In caso di parità numerica delle preferenze riportate da due o più candidati, la graduatoria verrà
formulata considerando come titolo preferenziale la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo Regionale e Interregionale
a) Il CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE o INTERREGIONALE è formato da 3 a 7 Soci (su decisione
dell’Assemblea Regionale o Interregionale) eletti con scrutinio segreto dall’Assemblea Regionale o
Interregionale dei Soci, in funzione del numero degli iscritti regionali e/o della distribuzione geografica
dei centri di aritmologia e cardiostimolazione, allo scopo unico di migliorare ed implementare il
coinvolgimento territoriale e permettere la maggiore diffusione della cultura aritmologica sul territorio.
b) Non possono far parte di un Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale due o più Soci
appartenenti alla stessa struttura lavorativa; in caso di elezione di due o più Soci della stessa struttura,
potrà far parte del Consiglio il Socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di
voti, il Socio con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione.
c) La carica di componente del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale è incompatibile con quella
di componente del Consiglio Direttivo Nazionale o con quella di Consigliere regionale e/o nazionale di
altre Associazioni Cardiologiche.
d) Entro sette giorni dalle elezioni regionali o Interregionali, il Consigliere più anziano per età convoca e
presiede la prima riunione del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale che, nel corso della stessa,
elegge al suo interno il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale.
e) I membri del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale durano in carica per un biennio e possono
essere rieletti per un altro biennio. Ogni componente del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale
dopo un quadriennio di mandato non può essere rieletto per il quadriennio successivo.
f) In caso di carica lasciata vacante subentrerà il primo dei non eletti nelle ultime elezioni; in caso di
elezione ad una seconda carica vige il diritto di opzione.
g) Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale rappresenta l’Associazione a livello Regionale o
Interregionale. Il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale fa parte di diritto del Comitato
Nazionale nel quale rappresenta la/e propria/e Regione/i. Riferisce al Consiglio Direttivo Regionale o
Interregionale e all’Assemblea Regionale o Interregionale le linee direttive e di programmazione
indicate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Nazionale. Indice le elezioni almeno 1 mese
prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.
h) Il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale è responsabile operativo di tutte le iniziative
organizzative e culturali promosse nella sua regione con obbligo di darne preventiva informazione al
Consiglio Direttivo Nazionale. Egli rappresenta l’Associazione davanti agli Organi Istituzionali Regionali e,
per questo impegno, può essere supportato, su sua richiesta o per decisione del Presidente Nazionale,
da uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
i) Il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale ha altresì il compito di promuovere attivamente
la realizzazione di tutte le attività proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di inadempienza, il
Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un commissario ad acta che lo sostituisce integralmente.
j) Il Presidente e i Consiglieri alla fine del loro mandato possono essere eletti nel Consiglio Direttivo
Nazionale.
k) Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale si riunisce e delibera secondo le modalità previste al
precedente art. 10 per il Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale
può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un
terzo dei Consiglieri.
Articolo 16
Comitato Nazionale
a) Il Comitato Nazionale è formato da:
- i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- i Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali e Interregionali;
- il Past President che partecipa con diritto di voto;
- il Direttore Editoriale e il Direttore di AIAC Ricerca che partecipano senza diritto di voto;
- il Direttore del Comitato Scientifico-AIAC Ricerca che partecipa senza diritto di voto.
b) Il Comitato Nazionale ha potere consultivo, propositivo e di raccordo tra il Consiglio Direttivo
Nazionale e i Consigli Direttivi delle varie Regioni.
c) Il Comitato Nazionale deve essere convocato con mezzi idonei almeno 10 giorni prima della data
fissata per l’adunanza, salvo un termine minore per i casi più urgenti, almeno una volta l’anno oppure
ogniqualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno la metà dei
Presidenti dei Consigli Direttivi regionali e interregionali.
d) Il Comitato Nazionale è presieduto dal Presidente dell’Associazione e si riunisce e delibera secondo le
modalità previste al precedente art. 10 per il Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 17
Il Collegio dei Revisori dei Conti
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall’Assemblea Nazionale in occasione delle elezioni nazionali, scelti tra Soci e non Soci.
b) Possono candidarsi alla carica tutti i soci ordinari AIAC in regola con i pagamenti delle quote
associative; le candidature devono pervenire alla Segreteria Nazionale AIAC almeno 60 giorni prima
della data prevista per le elezioni, che si svolgeranno con scrutinio segreto per via telematica nelle tre
settimane precedenti il Congresso Nazionale; in caso di parità numerica delle preferenze riportate da
due o più candidati, la graduatoria verrà formulata considerando come titolo preferenziale la maggiore
anzianità di associazione ad AIAC.
c) I Revisori dei Conti possono anche essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e, in tal
caso, remunerati secondo le tariffe previste.
d) I Revisori dei Conti controllano la regolare tenuta della contabilità e redigono una relazione sul
bilancio preventivo e su quello consuntivo.
e) La carica è incompatibile con altre cariche associative.
f) La carica di Revisore ha durata quadriennale e per i Revisori nominati tra i Soci dell’Associazione
valgono le regole sulla rieleggibilità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Un membro del
Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale, alla scadenza del suo mandato, può essere eletto con
scrutinio segreto nel Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 18
Il Collegio dei Probiviri
a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti con scrutinio segreto, i quali durano in carica
quattro anni. Possono candidarsi alla carica tutti i soci ordinari AIAC in regola con i pagamenti delle
quote associative; le candidature devono pervenire alla segreteria nazionale AIAC almeno 60 giorni
prima della data prevista per le elezioni, che si svolgeranno con scrutinio segreto per via telematica
nelle tre settimane precedenti il Congresso nazionale; in caso di parità numerica delle preferenze
riportate da due o più candidati, la graduatoria verrà formulata considerando come titolo preferenziale
la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.
b) Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:
- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l’Associazione
nel suo complesso; in quest’ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti
al Comitato Nazionale;
- di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di socio ai sensi del precedente
articolo 4.
c) Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di
eventi che richiedano l’intervento conciliativo.
d) Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza.
e) L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa,
dell’intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l’Associazione, sarà
competente esclusivamente il Foro di Roma.
f) L’incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione e non può essere
rinnovato per più di due mandati consecutivi. Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale,
alla scadenza del suo mandato, può essere eletto con scrutinio segreto nel Collegio dei Probiviri.
Articolo 19
Comitato Scientifico-AIAC Ricerca
a) Il Comitato Scientifico-AIAC Ricerca è l’organo deputato alla proposta di temi di ricerca, alla verifica e
al controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica in conformità agli scopi istituzionali
dell’Associazione e alle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Presenta i suoi elaborati con il
marchio “AIAC Ricerca”.
b) AIAC RICERCA è un marchio di proprietà dell’AIAC che contraddistingue le iniziative di ordine
scientifico, culturale ed organizzativo intraprese dal Comitato Scientifico-AIAC Ricerca nell’interesse
dell’Associazione.
c) È composto da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e da un numero massimo di 7
membri proposti dal Direttore del Comitato Scientifico-AIAC Ricerca nominati anch’essi dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
d) Il Direttore e i Membri del Comitato Scientifico-AIAC Ricerca sono nominati per un quadriennio, non
sono rinnovabili e sono scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel
campo della ricerca cardiovascolare e per il contributo dato allo sviluppo dell’AIAC. La loro scelta si basa
sugli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
e) Il Direttore del Comitato Scientifico-AIAC Ricerca concorda con il Consiglio Direttivo Nazionale il
programma da sviluppare durante il mandato.
f) Il Direttore del Comitato Scientifico-AIAC Ricerche riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale sulla
attività del Comitato e dopo il primo biennio di attività ha l’obbligo di presentare al Consiglio Direttivo
Nazionale un consuntivo delle attività svolte e in fieri.
g) In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei Membri, il Consiglio Direttivo
Nazionale su proposta del Direttore provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il Membro
così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.
h) In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del Direttore, l’intero Comitato Scientifico-AIAC
Ricerca decade e il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un nuovo Direttore e su proposta di questo i
nuovi componenti del Comitato Scientifico-AIAC Ricerca.
Articolo 20
Le Commissioni
Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente in carica, può istituire Commissioni per lo
studio e lo sviluppo di particolari problematiche di interesse, nominando altresì i coordinatori e i
componenti delle stesse.
Le Commissioni si identificano in Aree, Task Force, Gruppi di Studio; la loro composizione e durata e i
loro compiti sono regolamentati in apposito documento pubblicato sul sito web AIAC.
Le Commissioni operano di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale al quale devono riferire tramite
il Coordinatore gli esiti dei loro lavori a scadenze prestabilite Terminato il compito specifico la
Commissione decade.
Le Commissioni possono essere fatte decadere se inadempienti ai compiti affidati.
Articolo 21
Organi di diffusione Ufficiale AIAC
a) Gli organi d’informazione e di divulgazione scientifica dell’Associazione sono:
- il Giornale Italiano di Cardiologia;
- il Journal of Cardiovascular Medicine;
- il sito web: www.aiac.it.
e per quanto riguarda AIAC il rappresentante nei Comitati Editoriali di tali riviste è il Direttore Editoriale
scelto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo Nazionale tra una rosa di candidati proposta
dalla Commissione di cui al successivo comma b). La sua carica è incompatibile con altre
contemporanee cariche statutarie nell’Associazione e/o in altre Associazioni, Società o Gruppi di Studio
cardiologici Nazionali.
b) All’inizio di ogni nuovo mandato presidenziale il Consiglio Direttivo Nazionale bandirà apposito
concorso per la selezione di aspiranti alla carica di Direttore Editoriale per il biennio successivo e
designerà i membri dell’apposita Commissione per la valutazione dei titoli e del curriculum dei
candidabili da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale.
c) La scelta del Direttore Editoriale si baserà, in accordo a un bando specifico, su criteri di eccellenza nel
campo della ricerca nel settore dell’aritmologia.
d) La durata dell’incarico di Direttore Editoriale è biennale e rinnovabile per il biennio successivo. Il
Direttore Editoriale interviene senza voto deliberativo alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del
Comitato Nazionale.
Articolo 22
Patrimonio e Bilancio
- Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili;
- dalle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale in base alle necessità
economiche;
- da donazioni e sovvenzioni pubbliche o private provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici
o privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il S.S.N.,
anche se forniti a soggetti collegati;
- da proventi diversi;
- da quote di iscrizione a manifestazioni culturali, didattiche ecc. Organizzate dall’Associazione o
commissionate all’Associazione stessa da terzi.
2. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, annualmente, approva le bozze di bilancio preventivo e consuntivo
predisposte dal Tesoriere che devono essere sottoposte all’approvazione dell’assemblea Nazionale dei
Soci, una volta acquisite le rispettive relazioni del Collegio dei Revisori sui medesimi.
Il bilancio preventivo e consultivo devono essere pubblicati nel sito internet dell’Associazione,
unitamente all’elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla medesima nell’esercizio a cui è riferito il
bilancio consuntivo.
4. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 23
Remunerazione delle carche sociali
Le cariche sociali non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo quanto previsto dall’art. 17 per i
Revisori dei Conti nominati dall’Assemblea dei Soci iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Sono previsti
rimborsi per le spese sostenute per le attività svolte su mandato del Presidente del Consiglio Direttivo
Nazionale.
Articolo 24
Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio
ad altri enti e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dal Codice Civile, nonché le
disposizioni relative agli enti non commerciali contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e le altre
leggi vigenti in materia con particolare riguardo a quanto espressamente previsto dal Decreto Ministero
della Salute 2 agosto 2017 e sue successive modificazioni, disciplinante l’Elenco delle società scientifiche
e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
Articolo 26
Validità
Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed è valido con effetto immediato dalla data di
approvazione secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 dello statuto AIAC.