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Consenso informato, necessario se il paziente conosce i rischi?


Pubblicazione: 18 Maggio 2018


Tempo di lettura: 1 min


Secondo una sentenza della Cassazione, se un paziente conosce i rischi associati alla procedura medica a cui si sottopone non può fare richiesta di risarcimento in caso di omissione del consenso informato.

Se un paziente conosce i rischi associati alla procedura medica a cui si sottopone, non può fare richiesta di risarcimento in caso di omissione del consenso informato. Questo è quanto ha stabilito una sentenza della Cassazione relativa al caso di una donna che si era sottoposta a un intervento chirurgico di sterilizzazione mediante chiusura delle tube, la quale era però rimasta comunque incinta e aveva dato alla luce un figlio. La donna, la cui salute (insieme a quella del nascituro), era stata messa a serio rischio dalla gravidanza e dal parto, aveva esposto denuncia sostenendo di non aver ricevuto una completa e adeguata informazione sulle possibilità di insuccesso dell’intervento di sterilizzazione, richiedendo un risarcimento.

Tuttavia secondo i giudici, essendo la donna un’infermiera ostetrica (per di più dipendente presso il reparto dove è stata operata), questa sarebbe dovuta essere a conoscenza dei rischi associati alla procedura. Di conseguenza, il suo ricorso in Cassazione è stato respinto. Secondo la ricorrente, con questa decisione la Corte d’Appello avrebbe violato le varie norme deontologiche nazionali e sovranazionali vigenti in materia. Teoricamente, infatti, l’obbligo del medico a informare il paziente non può venir meno in ragione delle presunte conoscenze di quest’ultimo.

Validato dal comitato scientifico AIAC

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